Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, PIENO O PARZIALE, DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1.
Si rende noto che è stata attivata la procedura per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, di personale con profilo di Istruttore ...