Obblighi normativi
Art. 28 c. 1 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Riferimento normativo: Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Contenuti: Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Ai sensi dell'art. 28, c.1, D.lgs n. 33/2013, la sottosezione non è di competenza di questo Ente
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