Dlgs 33/2013 – Articolo 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
PATRIMONIO IMMOBILIARE UNIONE MONTANA CEVA
Riferimento normativo: Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Contenuti: Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Patrimonio immobiliare UNIONE MONTANA CEVA