Amministrazione trasparente

Liste di attesa

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Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

L'Ente, non erogando prestazioni per conto del servizio sanitario, non è soggetto a questo obbligo di pubblicazione.

29 Maggio 2020|