Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 1 “ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO” – (CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL CCNL DEL 21.05.2018) ART. 12 DEL REGOLAMENTO DEI CONCORSI APPROVATO CON DELIBERA G.E. N° 81 DEL 17.05.2016.
BANDO Modulo di domanda CANDIDATI AMMESSI CALENDARIO PROVE VERBALE PROVE SELETTIVE GRADUATORIA